Il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive, ai sensi dell’art. 2974 c.c., secondo comma, in due anni; non hanno effetto interruttivo di tale termine le trattative di componimento bonario (Cass. 10 Novembre 1979, n. 5807).
Tuttavia, ove il fatto che ha causato il danno venga considerato dalla legge come reato e per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Ai fini della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, si deve avere riguardo alla pena edittale senza tenere conto della diminuzione della pena conseguente alla concessione di circostanze attenuanti generiche. Se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di due anni, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
1 Gennaio 1970
Quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno provocato dalla circolazione dei veicoli?
Scarica il pdf
Condividi