NULL
Faq legale
1 Gennaio 1970

Usura

Scarica il pdf

Si configura il reato di usura (art. 644 c.p.) quando taluno si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari. Il reato di usura è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni [€ 3098,74] a lire trenta milioni [€ 15493,71]. Alla stessa pena soggiace chi opera in funzione di mediatore.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (L. 7.3.1996, n. 108). Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene sono aumentate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
Nel caso di condanna, o anche di patteggiamento, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Articoli correlati
24 Gennaio 2025
Fringe benefit per i dipendenti: via libera alla carta di debito nominativa

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, quando i fringe benefit sono erogati...

24 Gennaio 2025
Leggere il bilancio d’esercizio: come aumentare la liquidità grazie all’analisi degli indici di bilancio

Cosa significa leggere il bilancio di esercizio? Come è possibile aumentare la...

24 Gennaio 2025
Pronti al debutto i modelli IVA e CU 2025 in versione definitiva

Entrano ufficialmente in scena i nuovi modelli IVA e CU 2025, già approvati in forma...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto