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Faq legale
1 Gennaio 1970

Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza

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Si configura il reato di violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.) quando taluno prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa (violazione), a lui non diretta, oppure sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prender cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta (sottrazione), oppure, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime (soppressione). Il reato è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila [€ 30,99] a un milione [€ 516,46].
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per «corrispondenza» s’intende quella epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

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