Ai sensi dell’art. 458 c.c. la legge commina espressamente la nullità dei cosiddetti patti successori, nella cui ampia categoria la suddetta norma ricomprende tre distinte fattispecie: i patti istitutivi sono quelle convenzioni con cui il soggetto dispone della propria successione, i patti dispositivi sono invece i negozi con i quali taluno dispone a favore di terzi, ad esempio sub specie di alienazione anticipata, dei diritti che gli potranno spettare su una successione non ancora aperta, mentre con i patti rinunciativi il soggetto rinunzia ai diritti successori che potranno spettargli una volta aperta la successione.
Alla nullità prevista dalla legge consegue quella degli acquisti che hanno titolo in tali patti, nonché degli atti che ne costituiscono esecuzione, e detta nullità colpisce in particolare la disposizione testamentaria, solo formalmente unilaterale, che costituisca piuttosto adempimento di un impegno negoziale assunto dal testatore.
La ratio di tale divieto è duplice: da un lato si ha la riprovazione del legislatore verso ogni forma di speculazione sull’eredità di persona ancora vivente, in ottemperanza ad un’esigenza di tutela del testatore che potrebbe essere indotto a spogliarsi di un diritto futuro per ottenere un vantaggio immediato benchè inadeguato, mentre dall’altro si vuole preservare il principio dell’assoluta libertà testamentaria dell’autore, con il conseguente divieto di limitare la facoltà di revoca del testamento fino al momento della morte.
26 Gennaio 2014
E’ possibile disporre in via contrattuale della propria successione?
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