Salvo patto contrario, il conduttore, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli (art. 1594 c.c.), ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore.
Se si tratta di immobili urbani adibiti ad USO ABITATIVO, il conduttore non può sublocare totalmente l’immobile, né può cedere ad altri il contratto, senza il consenso del locatore (art. 2, L. 392/78). Il conduttore ha tuttavia facoltà di sublocare parzialmente l’immobile, salvo patto contrario, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati.
Relativamente invece ai contratti aventi ad oggetto immobili urbani adibiti ad USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO, il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
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