Il D.Lgs. 15.1.1992, n. 50, dando attuazione ad una direttiva comunitaria, ha introdotto una disciplina a tutela dei consumatori che abbiano stipulato un contratto in locali diversi da quelli ove l’operatore commerciale svolge abitualmente la sua attività (intendendosi per consumatore la persona fisica che abbia concluso un contratto estraneo alla propria attività professionale).
La tutela del consumatore si sostanzia nell’attribuzione a suo favore di un diritto di recesso da esercitarsi nel termine di 7 giorni dalla data di stipula del contratto o dal momento successivo del ricevimento della merce. Questo diritto di recesso è irrinunciabile ed è nulla ogni pattuizione in senso contrario.
È obbligo del venditore consegnare la merce o il servizio entro 30 giorni dalla stipula del contratto. è inoltre obbligo del venditore informare adeguatamente il consumatore in ordine al diritto di recesso, in mancanza il termine per recedere diventa di 60 giorni.
Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o anche tramite telegramma o fax, purché sempre confermati da lettera raccomandata.
Ancora a vantaggio del consumatore è stabilito che il Foro competente per le controversie civili è inderogabilmente quello del Giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.
Per i contratti conclusi invece “a distanza” (nei quali rientrano anche quelli conclusi via Internet) la normativa (D.lgs. 22.5.1999, n. 185) è ancora più favorevole al consumatore, prevedendo che il diritto di recesso possa esercitarsi entro 10 giorni, e che, in caso di mancata o imprecisa informazione, esso di estenda addirittura a 3 mesi dal ricevimento della merce o del servizio.
26 Gennaio 2014
Qual è la disciplina per i contratti conclusi dai consumatori fuori dai locali commerciali e per i contratti conclusi “a distanza”?
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