Gli effetti della costituzione in mora del debitore sono:
1) l’inizio della decorrenza degli interessi moratori, nella misura dell’interesse legale, se non pattuiti diversamente;
2) l’interruzione del termine di prescrizione (art. 2943 c.c.);
3) l’obbligo in capo al debitore di risarcire l’eventuale danno;
4) la cosiddetta perpetuatio obligationis, ossia il passaggio del rischio che la prestazione divenga impossibile in capo al debitore.