NULL
Faq legale
26 Gennaio 2014

Quali sono gli effetti della “costituzione in mora” del debitore?

Scarica il pdf

Gli effetti della costituzione in mora del debitore sono:
1) l’inizio della decorrenza degli interessi moratori, nella misura dell’interesse legale, se non pattuiti diversamente;
2) l’interruzione del termine di prescrizione (art. 2943 c.c.);
3) l’obbligo in capo al debitore di risarcire l’eventuale danno;
4) la cosiddetta perpetuatio obligationis, ossia il passaggio del rischio che la prestazione divenga impossibile in capo al debitore.

 

Articoli correlati
24 Aprile 2025
Subappalti e interventi multipli: nuove indicazioni sui bonus edilizi

Aggiornamento normativo a cura dell’Agenzia delle Entrate – 16 aprile 2025 Nuovi...

24 Aprile 2025
Interessi passivi su mutui ipotecari: chiarimenti sulla deducibilità per le società immobiliari

La normativa italiana prevede in alcuni casi una deducibilità integrale degli interessi...

24 Aprile 2025
Compensi opere dell’ingegno: no alla tassazione in Italia per i non residenti

In base alla normativa fiscale italiana, chi non è residente in Italia è soggetto a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto