L’art. 11 della Legge Finanziaria 2003 permette la definizione di alcune imposte indirette.
I contribuenti,infatti, possono regolarizzare i valori dichiarati per i beni, o gli incrementi di valore, assoggettabili a procedimento di valutazione risultanti da atti pubblici formati, da scritture private autenticate o registrate, nonché da dichiarazioni e denuncie presentate entro il 30 novembre 2002.
E’ necessario che non sia intervenuta la notifica, in precedenza, di un avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.
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