Qualora ci sia un mancato o insufficiente versamento (o in altri casi di irregolarità), è possibile pagare una minore sanzione purchè si paghi quanto omesso entro un determinato periodo.
Se si provvede a versare le imposte entro trenta giorni dalla scadenza, è possibile pagare solamente il 3,75% dell’imposta evasa, insieme agli interessi (in ragione del 3% per il 2002).
Se invece il pagamento avviene oltre i 30 giorni, ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione è del 6%, oltre gli interessi.
Il ravvedimento è possibile a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
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– Accertamento
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– Imposta
Consulta la normativa su:
– Sanzioni D.Lgs. 471/97
– Sanzioni amministrative D.Lgs. 472/97
– Sanzioni minori D.Lgs. 473/97
– Contenzioso tributario