I vantaggi sono:
– estinzione della lite o delle questioni conciliate;
– riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative dovute, ricalcolate in relazione all’imposta stabilita in sede di conciliazione (l’importa comunque non può essere più basso di un terzo dei minimi previsti per le violazioni più gravi stabilita per ciascun tributo);
– in caso di cumulo delle sanzioni in seguito all’applicazione della regola sulla continuazione delle violazioni, verrà irrogata una sanzione unica (solo per le violazioni riportate nell’atto di contestazione o nel provvedimento di irrogazioni sanzioni);
– le pene previste per i reati tributari, ai sensi del D.Lgs. 74/2000, sono diminuite fino alla metà, senza l’applicazione delle pene accessorie;
– le spese di giudizio sono compensate.
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– Imposta
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– Sanzioni D.Lgs. 471/97
– Sanzioni amministrative D.Lgs. 472/97
– Sanzioni minori D.Lgs. 473/97
– Contenzioso tributario