Il Codice Civile dispone che le società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività commerciale (attività industriale, attività di intermediazione nella circolazione dei beni, attività di trasporto, attività bancaria o assicurativa) debbano costituirsi secondo uno dei seguenti tipi: società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata.
Le società che hanno per oggetto l’esercizio di attività diverse da quella commerciale (coltivazione di fondi, allevamento di animali, attività connesse) sono costituite nella forma della società semplice, a meno che i soci abbiano espressamente voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi previsti per le imprese commerciali.
Inoltre, sono disciplinate nel Codice Civile le società cooperative.
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