Le società in accomandita semplice sono caratterizzate dalla presenza di due categorie di soci: i soci accomandatari che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali ed i soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota di capitale conferito.
I soci accomandatari sono gli unici soci che all’interno delle società in accomandita semplice possono esercitare il potere di amministrazione.
I soci accomandanti, invece, non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, salvo che abbiano una specifica procura per singoli affari. Il mancato rispetto di questo divieto (cosiddetto divieto di immistione) determina la perdita del beneficio della responsabilità limitata nei confronti dei terzi.
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