Nelle società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. L’eventuale patto contrario non ha effetto di fronte ai terzi.
Il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore finché dura la società. Ciò a differenza di quanto avviene nelle società semplici. Sussiste, infatti, nelle società in nome collettivo una maggiore intensità del vincolo di destinazione del patrimonio rispetto alle società semplici.
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