La società semplice costituisce il modello base di regolamentazione per tutte le società di persone. Vi sono, poi, delle norme specifiche che si applicano alle società in nome collettivo ed alle società in accomandita semplice.
Il contratto sociale nelle società semplici non è soggetto a particolari forme, né a pubblicità. Una particolare forma dovrà essere osservata solo nell’ipotesi in cui quella forma sia richiesta dalla legge per la natura dei beni conferiti (es. forma scritta per il conferimento della proprietà di beni immobili).
Se i conferimenti non sono determinati nel contratto sociale, si presume che i soci siano obbligati, in parti uguali tra loro, a conferire tutto quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.
Amministrazione e soci di una società semplice
L’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci, disgiuntamente dagli altri, salvo diversa pattuizione. La rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore, salvo che sia diversamente previsto nel contratto.
Si presume che a ciascun socio spetti una parte dei guadagni e delle perdite della società proporzionale al conferimento operato dal socio medesimo.
Le obbligazioni sociali possono essere fatte valere dai creditori prima di tutto sul patrimonio sociale. Inoltre, rispondono delle obbligazioni sociali personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società (ossia i soci muniti del potere di rappresentanza) e, salvo patto contrario (che deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei), gli altri soci.
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