Valgono le stesse regole previste per spese analoghe sostenute in Italia. Tale criterio è stato confermato dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 245 del 20/12/1982. Il cm n. 9/8/570 del 9/5/1987 prevede inoltre che se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano.
– se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita dal contribuente e da lui sottoscritta;
– se è redatta in una lingua diversa da quelle sopra indicate va corredata da una traduzione giurata;
– per i contribuenti domiciliati fiscalmente in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente in francese o in tedesco.
Dal 1° luglio 2007 è stabilito che per la detrazione delle spese relative all’acquisto dei medicinali è necessaria la fattura o lo scontrino integrato (cd. Scontrino parlante), contenente la specificazione della natura, della qualità e quantità dei beni e la indicazione del codice fiscale del destinatario. Fino al 31/12/07, nel caso in cui l’acquirente destinatario, non abbia con sé il codice fiscale , questo può essere riportato a mano sullo scontrino.
Fino al 30 giugno 2007, nel caso in cui lo scontrino rilasciato dal farmacista non rechi la dicitura medicinali, è necessario che il contribuente, compili una autocertificazione, che dovrà attestare che l’importo pagato è riferito all’acquisto di farmaci.
Tutto ciò premesso, si ritiene che le spese mediche sostenute all’estero da soggetti residenti in Italia siano soggette alla medesima disciplina previste per le spese sostenute nel territorio nazionale. Per quanto riguarda l’ulteriore condizione introdotta dalla Finanziaria del 2007 (scontrino parlante) si ritiene che la specifica del codice fiscale possa essere surrogata da una autocertificazione.
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