La dichiarazione Ici deve essere presentata a norma dell’art. 10, comma 4, del D.lgs. 30.12.1992 n. 504, limitatamente agli immobili situati nel territorio dello Stato per i quali si sono verificate modifiche nella soggettività, nella struttura o destinazione dell’immobile.
Precisamente la dichiarazione si presenta se gli immobili sono stati trasferiti, se è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie oppure sono stati oggetto di locazione finanziaria (leasing).
Tale comunicazione deve avvenire entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ogni Comune può derogare, ponendo dei termini e degli adempimenti specifici.
Con il Decreto Visco Bersani è stato soppresso dal 2007 l’obbligo della presentazione della dichiarazione ICI ed è stata prevista la possibilità di liquidare l’imposta nel Modello Unico o nel 730.
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– Ici
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– Imposta comunale sugli immobili