Si, esistono dei casi in cui non viene riconosciuta e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici finanziari:
– La comunicazione non è stata trasmessa al Centro di Servizio, ovvero dal 2002, non viene inoltrata al Centro operativo di Pescara;
– La comunicazione non contiene i dati catastali relativi all’immobile oggetto dei lavori
– In assenza dei dati catastali, non viene allegata la fotocopia della domanda di accatastamento;
– Non vengono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente;
– Non è allegata la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali;
– Non vengono allegate le fotocopie dei versamenti dell’Ici relativi agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta;
– Non è allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
– Per i lavori di ammontare superiore a euro 51.645,69 non viene allegata la prevista dichiarazione di esecuzione degli stessi;
– Non è stata effettuata la comunicazione all’A.s.l. competente, quando obbligatoria;
– Il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario;
– Vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle relative agli oneri contributivi;
– Non vengono esibite le fatture o ricevute relative alle spese, non è esibita la ricevuta del bonifico bancario oppure questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
– Le opere edilizie eseguite non difformi da quelle comunicate al Centro di Servizio (o al Centro operativo di Pescara, dal 2002) e non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali.
Leggi la definizione di:
– Reddito
– Imposta
– Imposte dirette
– Irpef
– Irpeg – Ires
Consulta la normativa su:
– Testo unico delle Imposte sui Redditi