La finanziaria 2008 ha previsto delle proroghe per le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie i cui benefici si estendono anche per il triennio 2008/2010.
Per gli interventi di ristrutturazione è prevista una detrazione del 36% delle spese sostenute per un importo non superiore ad Euro 48.000. La possibilità di portare in detrazione dell’Irpef tali spese è prevista per quegli interventi:
a) realizzati negli anni 2008, 2009, 2010, su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata;
b) per l’acquisto di unità abitative sulle quali le imprese di costruzione o di ristrutturazione, hanno eseguito interventi di recupero edilizio, in questo caso i lavori devono essere eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31/12/2010 e la vendita deve avvenire entro il 30/06/2011.
L’agevolazione, consiste, anche, nell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati, su fabbricati a prevalente destinazione abitativa. In particolare:
1) interventi di manutenzione ordinaria;
2) interventi di manutenzione straordinaria;
3) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia, interventi di ripristino, sostituzione di alcuni elementi costitutivi un edificio e l’inerimento di nuovi impianti;
4) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia, rivolti a conservare e ad assicurare la funzionalità dell’organismo edilizio.
Quindi le spese che danno diritto alla detrazione sono gli acquisti di materiali, le spese sostenute per la ristrutturazione edilizia, l’esecuzione dei lavori, a condizione che i relativi pagamenti siano effettuati tramite bonifico bancario.
Inoltre, rientrano in tale agevolazione anche l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi ( inferriate, porte blindate, serrature e lucchetti, casseforti a muro e allarmi collegati a vigilanza privata).
L’immobile oggetto della detrazione deve essere regolarmente accatastato, adibito ad abitazione principale ed avere ubicazione nel territorio dello Stato.
Per poter usufruire del beneficio fiscale il contribuente deve, prima di iniziare i lavori, trasmettere con raccomandata al Centro Operativo competente la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modulo approvato dal Ministero delle Finanze cui vanno allegati:
– Copie delle ricevute di pagamento dell’Ici per gli anni a decorrere dal 1997;
– Dati catastali identificativi dell’immobile.
Si ha decadenza dei benefici relativi alla detrazione del 36% se in fattura non venga riportato il costo della manodopera. L’applicazione dell’Iva agevolata al 10% prescinde dall’indicazione in fattura del costo della manodopera.
Leggi la definizione di:
– Dichiarazione dei redditi
– Reddito
– Imposta
– Imposte dirette
– Irpef- Ire
– Irpeg – Ires
– Deduzioni
– Detrazioni
Consulta la normativa su:
– Testo unico delle Imposte sui Redditi
– Accertamento delle Imposte sui redditi