Sono esonerati dal versamento dell’acconto :
– i soggetti che nell’anno precedente avevano un debito di importo inferiore ad Euro 103,29 oppure vantavano un credito d’imposta;
– i contribuenti che dovrebbero versare un importo inferiore ad Euro 103,29;
– i contribuenti che hanno fondato motivo di prevedere che chiuderanno l’anno di imposta con un debito inferiore ad Euro 103,29 oppure addirittura con un credito Iva;
– coloro che si avvalgono dei regimi agevolati cosiddetti “attività marginali”;
– infine, i contribuenti che abbiano iniziato l’attività, nell’anno in corso, o che la abbiano cessata entro il 30.9 (se con liquidazione Iva trimestrale) o entro il 30.11 (liquidazione Iva mensile).
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– Iva
– Tributo
– Imposta
– Imposte indirette
Consulta la normativa su:
– Imposta sul Valore Aggiunto