La C.M. n. 195/E del 1999 puntualizza che devono esser considerate tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di emissione della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.
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– Imposta sul Valore Aggiunto