Salvo, proroghe, le scadenze sono:
– per i contribuenti con liquidazione mensile, scade il 16 di ogni mese il versamento dell’iva dovuta per il mese precedente;
– per i contribuenti trimestrali per opzione, debbono versare l’Iva entro il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 marzo (16 febbraio invece per i trimestrali speciali).
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– Iva
– Tributo
– Imposta
– Imposte indirette
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– Imposta sul Valore Aggiunto