Immobili, impianti e macchinari
Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320
Lo IAS 16, Contabilizzazione di immobili, impianti e macchinari, fu approvato nel marzo 1982. Nel dicembre 1993, lo IAS 16 è stato rivisto nella sostanza all’interno del progetto sulla comparabilità e sui miglioramenti da apportare al bilancio. È divenuto IAS 16, Immobili, impianti e macchinari (IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 1993)). Nel luglio 1997, quando lo IAS 1, Presentazione del bilancio, è stato approvato, il paragrafo 66 (e) dello IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 1993) (ora paragrafo 60 (e) del presente Principio) è stato modificato. Nell’aprile e nel luglio 1998, diversi paragrafi dello IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 1993) sono stati rivisti nella sostanza al fine di essere resi coerenti con gli IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998), Aggregazioni di imprese, IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività e IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali. Il Principio così rivisto nella sostanza (IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 1998)) è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999 o da data successiva. Nell’aprile 2000, il paragrafo 4 è stato modificato dallo IAS 40, Investimenti immobiliari. Lo IAS 40 è entrato in vigore a partire dai bilanci annuali degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2001 o da data successiva.
Nel gennaio 2001, il paragrafo 2 è stato modificato dallo IAS 41, Agricoltura. Lo IAS 41 entra in vigore a partire dai bilanci annuali degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2003 o da data successiva. Le seguenti Interpretazioni SIC si riferiscono allo IAS 16:
– SIC-14: Immobili, impianti e macchinari – Rimborsi per riduzioni durevoli di valore o perdite di beni;
– SIC-23: Immobili, impianti e macchinari – Costi dovuti a significative verifiche o revisioni generali.
SOMMARIO
Finalità
Ambito di applicazione
Definizioni
Rilevazione di immobili, impianti e macchinari
Valutazione al momento della rilevazione
Componenti di costo
Valutazione successiva alla rilevazione
Informazioni integrative
Data di entrata in vigore
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Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti
(vedere paragrafo 12 della Prefazione).