Nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2013 sono state definite le modalità ed i termini di attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, modificato dal Decreto n. 63 del 7 maggio 2007, relative alla gestione telematica dei flussi di informazioni tra i Caf o i professionisti ed i sostituti d’imposta, attraverso l’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai modelli 730.
Nel Provvedimento è stato detto che i sostituti d’imposta devono trasmettere, esclusivamente con modalità telematiche, entro il 31 marzo, il modello di comunicazione specifico (“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”), indicando la sede telematica presso la quale desiderano ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo), presentate nello stesso anno al quale si riferisce la comunicazione.
Nel Provvedimento è stato precisato che i sostituti d’imposta appartenenti ad un gruppo societario possono indicare la sede telematica di una delle società appartenenti al gruppo.
Inoltre, i sostituti d’imposta possono effettuare la trasmissione telematica del modello di comunicazione suddetto anche avvalendosi di un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Nel Provvedimento è stato anche ricordato che i sostituti d’imposta che hanno già ricevuto, a partire dal 2011, i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate non devono inviare il modello di comunicazione in questione, a meno che non vi siano state delle variazioni dei dati forniti.
Con il Provvedimento del 22 febbraio 2013, è stato approvato il modello di comunicazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Il modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere stampato dai siti Internet dell’Agenzia e del Ministero delle Finanze.
Infine, nella parte dedicata ai casi particolari, è stato messo in evidenza che le regole predette non si applicano nei confronti dell’Inps e dei sostituti d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
E’ stato, infine, ricordato che il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio deve restituire il modello 730-4, entro il quinto giorno lavorativo successivo, direttamente al Caf o al professionista indicato nel flusso telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.