L’Agenzia delle Entrate ha precisato, con la risoluzione n. 232 del 29.12.2003, che gli accantonamenti civilistici ai fondi pensione interni con patrimonio indiviso, che siano stati istituiti prima del 1993, sono possibili sotto determinate condizioni.
Tali condizioni, secondo l’Agenzia delle Entrate, sono l’effettuazione dell’accantonamento stesso solo al momento dell’erogazione della prestazione, e in misura proporzionale al rapporto tra la parte del fondo pensione interno cha sia stata assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del fondo stesso risultante alla fine dell’esercizio precedente all’erogazione delle prestazioni.