Con Sentenza n. 28/9/08, la Commissione tributaria Regionale Lazio, nel capovolgere la decisione di prima istanza della Commissione tributaria Provinciale di Roma, ha stabilito che in caso di dichiarazione fiscale congiunta, entrambi i coniugi sono responsabili del pagamento dell’imposta risultante a seguito di accertamento rivolto a quello cui è riferita la rettifica, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, Legge n. 114/1997.
Le sanzioni conseguenti alle violazioni fiscali contestate, sono invece da addebitare esclusivamente a carico del coniuge che ha commesso il reato.
Fonte: www.seac.it
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