La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 24016 del 23 ottobre 2013, ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente, in particolare, affermando che la pronuncia impugnata era del tutto corretta e logica, oltre che in linea con le affermazioni della Corte medesima in materia di accertamento induttivo fondato sugli studi di settore.
La Corte ha, quindi, richiamato il proprio orientamento, secondo il quale l’avviso di accertamento non può fondarsi sul mero scostamento dei dati dichiarati dal contribuente rispetto a quelli relativi alla media del settore, dovendo l’Amministrazione suffragare la pretesa con ulteriori elementi idonei a dimostrarne l’attendibilità. L’Ufficio è, inoltre, tenuto ad instaurare un contraddittorio con il contribuente ed a tenere conto delle sue giustificazioni, così da pervenire ad un adeguamento personalizzato delle risultanze degli studi, che tenga conto delle probabilità di errore nella stima.
La media di settore di per sé considerata non è, quindi, un fatto sufficiente a fondare la prova presuntiva di un maggior reddito, potendo assumere tale valore probatorio soltanto all’esito della valutazione degli elementi raccolti nel contraddittorio con il contribuente, da instaurarsi a pena di nullità dell’atto impositivo.
Ciò posto, nel caso di specie, la Sentenza impugnata, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa, ha adeguatamente valutato le ragioni esposte da questi, pervenendo al convincimento che la documentazione prodotta (documentazione medica riguardo alle condizioni critiche di salute) fosse irrilevante, poiché riguardante accertamenti sanitari che erano stati eseguiti quattro anni dopo l’anno d’imposta in contestazione.
Inoltre, la Commissione Tributaria Regionale ha correttamente considerato che l’inabilità fisica del ricorrente non aveva potuto, in concreto, incidere sulla sua capacità lavorativa, come da questi dedotto, essendosi verificato, negli ultimi quattro anni, un costante e regolare aumento dei ricavi conseguiti dal contribuente nello svolgimento della propria attività professionale di avvocato.
In più, il Giudice di secondo grado ha ben rilevato che assume certamente valore significativo, sul piano indiziario e presuntivo, il comportamento antieconomico tenuto dal contribuente, che si era concretato nella dichiarazione di un reddito nettamente inferiore, nell’anno in contestazione, ai costi sostenuti per il personale dipendente e per compensi corrisposti a terzi.
Secondo la Suprema Corte, non può mettersi in dubbio che, in caso di accertamento induttivo fondato sugli studi di settore, l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria ben può fondarsi anche soltanto su alcuni degli elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.