Con Sentenza 22 marzo 2005, n. 90, la CTP di Macerata ha stabilito che ai fini dell’accertamento non sono sufficienti le risultanze degli studi di settore, ma è necessario tener conto della realtà economica del settore di mercato di appartenenza e della situazione personale del contribuente stesso.
Gli studi di settore, infatti, costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti solo quando accompagnati da altri elementi che ne confermino le risultanze.
Fonte: www.seac.it