La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 24001 del 23 ottobre 2013, accogliendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha affermato che quest’ultima poteva ben effettuare un accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare.
In particolare, nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato i ricavi del contribuente sulla base delle cosiddette percentuali di ricarico. La Corte ha precisato che il punto critico in questi casi è rappresentato dalla scelta del criterio di determinazione della percentuale di ricarico concretamente applicabile. Tale criterio deve comunque rispondere a canoni di coerenza logica e di congruità.
Il controllo riguardo alla logicità sulla scelta e l’applicazione del criterio di calcolo per il ricarico si estende, inoltre, anche alla congruità del campione selezionato per la comparazione tra i prezzi di rivendita e di acquisto, non potendo limitarsi il campione ad alcuni articoli soltanto, ma dovendo comprendere l’inventario generale delle merci commercializzate dall’impresa, o comunque un gruppo significativo, per qualità e quantità, dei beni oggetto dell’attività d’impresa, anche senza estendersi necessariamente alla totalità dei beni.
In conclusione, la Suprema Corte ha riconosciuto che il riscontro di incongrue percentuali di ricarico sulla merce venduta costituisce, sia in tema di imposte dirette, sia in tema di Iva, un legittimo presupposto dell’accertamento induttivo, purché la determinazione della percentuale di ricarico sia coerente con la natura e le caratteristiche dei beni venduti.
Nel caso nel quale il contribuente, in sede di giudizio, contesti il criterio di determinazione della percentuale di ricarico, il Giudice del merito deve verificare la scelta dell’Amministrazione finanziaria in relazione alle critiche proposte, alla luce dei canoni di coerenza logica e di congruità, tenuto conto della natura dei beni-merce, nonché della rilevanza dei campioni selezionati, e la loro rispondenza al criterio di media prescelto.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.