Nell’Ordinanza n. 26150 del 21 novembre 2013, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha condiviso le motivazioni del relatore secondo le quali è giurisprudenza pacifica della Suprema Corte che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il comportamento del contribuente che ometta di rispondere ai questionari, previsti dall’articolo 32, n. 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, e non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti e libri contabili relativi all’impresa esercitata, impedendo così, o comunque ostacolando, la verifica dei redditi prodotti, da parte dell’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria, vale di per sé soltanto ad ingenerare un sospetto sull’attendibilità di tali scritture.
Tale comportamento, inoltre, rende grave la presunzione di attività non dichiarate desumibile dal raffronto tra le percentuali di ricarico applicate e quelle medie del settore e rende, conseguentemente, legittimo l’accertamento induttivo emesso dall’Ufficio ex art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.