Con la Risoluzione n. 1 del 2 maggio 2011, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che il “blocco” del potere dei Comuni di istituire l’addizionale comunale dell’Irpef, o di aumentare la stessa nel caso nel quale sia già stata istituita, non può venire meno prima che sia trascorso il periodo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 sul federalismo fiscale municipale, periodo previsto dall’articolo 5 del Decreto medesimo per l’emanazione del regolamento di delegificazione.
Gli enti locali dovranno, quindi, attendere la data del 7 giugno 2011 per procedere legittimamente all’istituzione dell’addizionale o all’aumento dell’aliquota di compartecipazione.
Il Dipartimento delle Finanze ha, inoltre, stabilito che le deliberazioni eventualmente adottate prima di tale data rimarranno sospese. Esse non potranno riprendere vigore dopo il 6 giugno, né dopo l’emanazione del regolamento governativo di delegificazione. I Consigli comunali dovranno, quindi, adottare una nuova deliberazione a partire dal 7 giugno.
Inoltre, nel caso di mancata emanazione del regolamento governativo entro il 6 giugno 2011, verrà ugualmente riconosciuta la facoltà di istituire l’addizionale comunale Irpef o l’aumento dell’aliquota di compartecipazione ai Comuni che non hanno istituito l’addizionale o che l’hanno istituita con un’aliquota inferiore allo 0,4 %. Per gli altri Comuni non potrà essere deliberato l’aumento se non dopo l’emanazione del regolamento.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale