Con la Risoluzione n. 31 dell’11 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo all’aliquota addizionale del 10 %, introdotta dall’articolo 33 del Decreto Legge n. 78 del 2010, sui compensi che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, erogati a dirigenti e collaboratori del settore finanziario, sotto forma di bonus e stock options.
L’Agenzia ha ricordato che l’addizionale deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta al momento dell’erogazione della parte della retribuzione che deve essere sottoposta a tassazione.
Con la Circolare n. 4 del 15 febbraio 2011, l’Agenzia aveva già precisato l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della novità. In tale sede era stato anche specificato che se, al momento dell’erogazione di quei compensi, il sostituto non è in grado di sapere se è stato superato il limite previsto dalla norma per l’applicazione dell’addizionale, questi sarà tenuto a verificare se si è realizzata tale condizione al momento del conguaglio, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, ed in tale momento applicherà eventualmente l’addizionale.
L’Agenzia ha, quindi, precisato che i sostituti d’imposta che non hanno operato le ritenute a titolo di addizionale al momento dell’erogazione della retribuzione, possono provvedervi successivamente in sede di conguaglio, senza che vengano applicate delle sanzioni.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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