Con Risoluzione 14 luglio 2008, n. 297, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il curatore fallimentare, a seguito dell’espressa inclusione nel novero dei sostituti d’imposta (ad opera dell’art. 37, comma 1, D.L. n. 223/2006), assume in ogni caso la qualifica di sostituto d’imposta e deve ottemperare a tutti gli obblighi fiscali connessi, a prescindere dalla qualifica di imprenditore o meno del soggetto fallito.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, la qualifica di sostituto d’imposta del curatore fallimentare scaturisce da un “autonomo” obbligo posto dalla norma, e non “deriva” dalla qualità di sostituto d’imposta rivestita dal debitore fallito.
Fonte: www.seac.it
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