Con Circolare 7 luglio 2007, n. 42, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento degli accantonamenti operati dalle case mandanti a titolo di indennità suppletiva di clientela.
L’Agenzia delle Entrate, riprendendo l’orientamento, ormai consolidato, della Corte di Cassazione, e modificando una sua precedente posizione (Risoluzione 9 aprile 2004) afferma che, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di agenzia su iniziativa della casa mandante, gli accantonamenti per tale indennità sono deducibili solamente nell’esercizio in cui questa viene effettivamente erogata all’agente di commercio.
A differenza dell’indennità di fine rapporto, la corresponsione dell’indennità suppletiva di clientela all’agente è solamente eventuale e per questo non è accantonabile fiscalmente.
Fonte: www.seac.it
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