L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 461/E del 2 dicembre 2008 rispondendo ad un interpello ribadisce che, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le condizioni per usufruire delle detrazioni fiscali per il coniuge e per gli altri familiari a carico sono le seguenti:
- convivenza;
- reddito annuo inferiore a Euro 2.840,51.
Nella fattispecie, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il diritto di una madre di usufruire delle detrazioni per altri familiari a carico, nei confronti della nuora convivente, che non ha prodotto redditi, stante la situazione fiscale del figlio, possessore di soli redditi a tassazione separata e pertanto impossibilitato a godere delle detrazioni per la moglie a carico.
Fonte: www.seac.it
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