Con Risoluzione 15 luglio 2008, n. 303, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello di una società esercente attività di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, ha chiarito che le spese relative alla esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica previsti dall’art. 1, comma 344, Legge Finanziaria 2007, su immobili di categoria A4 (abitazione di tipo popolare), non possono beneficiare della detrazione IRPEF del 55% in quanto rientrano nell’oggetto dell’attività esercitata e non costituiscono quindi cespiti strumentali.
L’agevolazione in esame, infatti, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, riguarda anche i soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su parti di essi o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti purché strumentali, così come precisato con Circolare n. 36/2007.
Fonte: www.seac.it
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