Con la Risoluzione n. 102 del 9.5.2003, l’Agenzia delle Entrate ha precisato il concetto di Investimento avviato utile per l’accesso all’agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate.
L’investimento si reputa avviato quando esiste un contratto stipulato fra le parti ed avente effetti obbligatori, e che sia dimostrabile in maniera inequivocabile e precisa mediante degli elementi certi e tra loro coordinati.