NULL
Novità Irpef - Ires
7 Settembre 2013

Agevolazioni per le piccole e micro imprese della Zona Franca Urbana di L’Aquila: utilizzabili mediante riduzione dei versamenti in F24.

Scarica il pdf

In un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 agosto 2013, sono stati definiti le modalità ed i termini di fruizione delle agevolazioni previste, dal Decreto Legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito dalla Legge n. 77 del 24 giugno 2009, in favore delle piccole e micro imprese della Zona Franca Urbana del Comune di L’Aquila.

Tali agevolazioni possono essere utilizzate dai beneficiari in riduzione dei versamenti che devono essere effettuati tramite modello F24.

E’ precisato nel Provvedimento che il modello F24 deve necessariamente essere presentato per via telematica.

Sarà il Ministero dello Sviluppo Economico a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti beneficiari delle agevolazioni in questione e gli importi delle agevolazioni medesime concesse, oltre alle eventuali variazioni.

L’Agenzia delle Entrate, quindi, al momento della ricezione del modello F24, procederà ad effettuare i relativi controlli automatizzati. Nel caso in cui l’importo dell’agevolazione utilizzata risulti superiore all’ammontare del beneficio residuo o nel caso in cui il soggetto che ha utilizzato l’agevolazione non rientri nell’elenco degli ammessi alle agevolazioni, il modello verrà scartato e lo scarto verrà comunicato al soggetto che ha inviato il modello tramite apposita ricevuta, consultabile via internet sul sito dell’Agenzia.

I pagamenti contenuti nel modello F24 scartato verranno considerati come non effettuati.

Con la Risoluzione n. 56 del 14 agosto 2013, l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, istituito il codice tributo per l’utilizzo delle agevolazioni in questione. Si tratta del codice “6845”, denominato “Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle piccole e micro imprese della ZFU di L’Aquila – art. 10, c.1-bis, del D.L. n. 39/2009”.

Il codice tributo deve essere indicato nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “Importi a credito compensati” o, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna degli “Importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento”, infine, deve essere inserito l’anno d’imposta al quale si riferisce l’agevolazione.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
4 Ottobre 2024
Esenzione IMU per enti non commerciali: indicazioni dal MEF

Il 16 luglio 2024, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato la circolare n. 2, che...

4 Ottobre 2024
Codici imposta sostitutiva sugli straordinari del personale sanitario

Il 22 luglio 2024 sono stati istituiti, attraverso la risoluzione n. 36/E, i codici...

4 Ottobre 2024
Le Comunità energetiche rinnovabili (CER) e Gse

Il 22 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti fiscali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto