Con Risoluzione 20 settembre 2007, n. 256, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento fiscale che le società di leasing devono applicare ai terreni su cui insistono i fabbricati strumentali, così come rivisto dall’articolo 36, comma 7-bis, Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che ai fini della determinazione della quota di ammortamento deducibile, per gli immobili strumentali concessi in locazione finanziaria le società di leasing non devono scorporare da tali immobili il relativo valore del terreno.
Devono invece applicare le nuove norme, cui consegue l’indeducibilità del valore del terreno sul quale insiste il fabbricato strumentale, le società che concedono gli immobili in locazione operativa o in comodato.
Fonte: www.seac.it
Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale