Con Risoluzione 15 marzo, n. 20, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento ai fini IRAP relativo alla gestione dei titoli azionari di trading per le imprese di assicurazioni.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che per calcolare la base imponibile IRAP le società assicurative possono memorizzare separatamente i titoli acquisiti ante riforma introdotta dalla Finanziaria 2008 da quelli acquistati successivamente, imputando le svalutazioni o le rivalutazioni pregresse solo ai titoli già presenti nel bilancio di esercizio 2007.
Ciò è possibile alla luce di quanto stabilito dalla Finanziaria 2008, la quale ha previsto che la base imponibile IRAP sia determinata direttamente dal conto economico dell’impresa.
Fonte: www.seac.it
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