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1 Giugno 2012

Assistenza fiscale per i modelli 730: tutti gli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati.

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Nella Circolare n. 15 del 25 maggio 2012, l’Agenzia delle Entrate si è occupata degli adempimenti che devono essere osservati in riferimento ai modelli 730 per i redditi del 2011, nell’ambito dell’assistenza fiscale fornita dai sostituti d’imposta, dai Caf e dai professionisti abilitati.

In primo luogo, nella Circolare in questione, sono state individuate le ipotesi nelle quali la dichiarazione dei redditi deve essere presentata mediante il modello 730/2012.

Quindi, sono stati presi in esame i soggetti che possono prestare assistenza fiscale: il sostituto d’imposta qualora abbia scelto di prestare assistenza fiscale, un Centro di Assistenza Fiscale per i lavoratori dipendenti ed i pensionati o un professionista abilitato.

Tutti i sostituti d’imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, devono effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai Caf o dai professionisti abilitati.

A tale scopo, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei sostituti d’imposta il risultato finale delle dichiarazioni, che le è stato trasmesso dai Caf e dai professionisti abilitati. Tale risultato (modello 730-4) viene trasmesso dall’Agenzia per via telematica ai sostituti d’imposta o agli intermediari da questi indicati. I sostituti d’imposta devono, quindi, comunicare, attraverso apposito modello, la sede telematica alla quale intendono ricevere i dati in questione.

Un intero capitolo della Circolare è dedicato ai compensi dovuti ai soggetti suddetti per la prestazione dell’attività di assistenza fiscale. Un capitolo è, inoltre, destinato alle modalità ed ai termini per la presentazione del modello 730 ai sostituti d’imposta ed ai Caf o ai professionisti abilitati.

Nella Circolare, sono trattate anche alcune particolari tipologie di modelli 730: la dichiarazione congiunta per i coniugi non separati e la dichiarazione “730-integrativo”.

Quindi, sono trattati gli adempimenti del sostituto e quelli del Caf o del professionista abilitato, anche con riguardo agli esiti ed alla trasmissione della dichiarazione.

I sostituti d’imposta effettuano i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, o a partire dal primo mese utile, tenendo conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che essi stessi hanno elaborato o nei modelli 730-4 elaborati dai Caf o dai professionisti abilitati.

Gli enti che erogano le pensioni, invece, effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute.

Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito, né a debito, se l’importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 Euro.

Sono, altresì, prese in esame, nella Circolare, le nuove regole relative alla cedolare secca ed all’Imu. In particolare, con riferimento a quest’ultima imposta, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale possono, compilando il quadro I Imu del modello 730, richiedere di utilizzare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare autonomamente, mediante il modello F24, il versamento dell’Imu dovuta per l’anno 2012. In questo caso, in sede di conguaglio sulla retribuzione, il sostituto rimborserà soltanto la differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’ammontare richiesto per effettuare il versamento dell’Imu.

Inoltre, il contribuente può richiedere di utilizzare, per il pagamento dell’Imu, l’intero credito oppure indicare la parte del credito che intende utilizzare per il pagamento dell’Imu.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato alcune situazioni particolari, come quella del verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro o di una situazione di assenza di retribuzione (come l’aspettativa) prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio, oppure il caso del decesso del contribuente.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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