Con l’intensificarsi dei controlli dell’Agenzia delle Entrate sugli atti di cessione di aziende o rami d’azienda, torna utile ricordare i criteri mediante i quali calcolare il giusto valore dell’avviamento, onde evitare la presenza di anomalie soggette ad ispezione.
Secondo la comunicazione di servizio 25 luglio 2003, n. 52, il valore dell’avviamento può essere determinato sulla base di quanto stabilito dal comma 4, art. 2, D.P.R. n. 460/1996, cioè:
- sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore;
- sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d’imposta anteriori a quello del trasferimento, moltiplicata per 3 (salvo casi particolari). La percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra il reddito d’impresa e i ricavi accertati o dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo.
Fonte: www.seac.it