Con Sentenza 15 settembre 2006, n. 19896, la Corte di Cassazione si è espressa in merito all’individuazione del soggetto destinatario dell’avviso di accertamento nel caso in cui i coniugi abbiano presentato dichiarazione dei redditi congiunta.
In particolare, i Giudici hanno concluso che destinatario dell’avviso di accertamento è il solo marito, con la conseguenza che alla moglie può essere legittimamente inviata, senza allegare l’avviso medesimo, la sola cartella esattoriale. A giustificazione di tale orientamento l’articolo 17, Legge n. 114/1997 ed il fatto che alla moglie è comunque riconosciuto il diritto di impugnare direttamente l’avviso notificato al marito.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 18.11.2006
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