Con Circolare 16 luglio 2009, n. 36, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti ai fini della corretta determinazione della base imponibile IRAP e integra le precisazioni già contenute nella precedente Circolare n. 27/2009.
Si segnala che l’Amministrazione finanziaria, con riferimento all’articolo 5, D.Lgs. n. 446/1997 richiede il rispetto del requisito dell’inerenza per la deduzione dei costi. Pur affermando che tale requisito è generalmente rispettato con l’applicazione dei principi civilistici, viene tuttavia precisato che l’inerenza sussiste se il contribuente deduce ai fini IRAP importi non superiori a quelli determinati applicando le disposizioni previste dal TUIR.
Seguendo questa impostazione, la deduzione delle spese relative ad auto, di telefonia e di rappresentanza dovrà essere considerata nei limiti previsti dal TUIR a meno che il contribuente non riesca a fornire prova della specifica inerenza.
Inoltre, la citata Circolare fornisce chiarimenti in merito:
- alla deducibilità delle quote di ammortamento degli immobili, per le quali è necessario rispettare le disposizioni in materia di scorporo;
- ai contributi relativi al personale, che rilevano nei limiti in cui sono deducibili i costi per l’assunzione di nuovi dipendenti.
Fonte: www.seac.it
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