Con Sentenza 14 luglio 2009, n. 216, la Corte Costituzionale si è espressa in materia di IRAP.
Secondo i giudici costituzionali, l’imposta regionale è un tributo che “ricade nella potestà legislativa esclusiva dello Stato”, in quanto istituita e disciplinata da Legge Statale (D.Lgs. n. 446/1997) secondo quanto dettato dall’articolo 117 della Costituzione.
Di conseguenza, quanto disposto dalla Legge finanziaria 2008 in materia di federalismo fiscale non ne modifica sostanzialmente la disciplina e, pertanto, il tributo rimane un’imposta stabilita con Legge statale, sulla quale il potere regionale è limitato: in sostanza, le Regioni non ne possono modificare la base imponibile.
Fonte: www.seac.it
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