Con il D.L.10 febbraio 2009, n. 5 (il c.d. “Decreto incentivi”), pubblicato in G.U. n. 34/2009, la disciplina agevolativa prevista dalla Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per gli anni 2007 e 2008 relativa alle operazioni di aggregazione aziendale è stata confermata anche per il periodo d’imposta 2009.
La normativa in esame, permette ai soggetti IRES risultanti da operazioni straordinarie (quali fusioni, cessioni o conferimenti), di fruire del riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti sui beni materiali ed immateriali fino ad un importo di 5 milioni di euro, senza dover pagare l’imposta sostitutiva, con effetto però dal periodo d’imposta successivo a quello in cui ha avuto luogo l’aggregazione.
Rispetto alle regole attualmente in vigore, per le operazioni di aggregazione del 2009, viene meno l’obbligo di presentare l’apposita istanza di interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate, per attestare la sussistenza dei requisiti richiesti.
Fonte: www.seac.it
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