La commissione tributaria regionale del Lazio, con Sentenza n. 98/9/06 depositata il 9 ottobre 2006, ha in sostanza ribadito il principio, espresso anche dalla sezioni unite della Cassazione con Sentenza n. 15063/2002, per cui, essendo la dichiarazione dei redditi una manifestazione di scienza e giudizio, essa è sempre modificabile se vi sono nuovi elementi di conoscenza e valutazione.
Quindi, il contribuente è legittimato a chiedere, ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n.602/73, il rimborso delle somme ingiustamente versate all’erario, senza aver prima presentato, ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 600/73, la dichiarazione integrativa.
Fonte: www.seac.it
Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale