Con Sentenza n. 98/36/06, depositata in segreteria il 4 luglio 2006, la CTR Lazio ha affermato che il contribuente può sollecitare l’Agenzia delle Entrate per ottenere il rimborso richiesto in dichiarazione dei redditi; l’eventuale silenzio rifiuto di questa, comporta la legittimità, per il contribuente di rivolgersi alla Commissione tributaria competente.
Nel caso di specie una società si era rivolta alla Commissione tributaria provinciale per il rimborso del credito d’imposta derivante dalla dichiarazione dei redditi a fronte di un prolungato inadempimento degli Uffici finanziari; l’Agenzia delle Entrate eccepiva il fatto che per il rimborso di tali crediti d’imposta non deve essere presentata alcuna richiesta e che in base all’art. 38, D.P.R. n. 602/1973 il ricorso ai giudici è consentito solo in caso di rimborso di un’imposta pagata ma non dovuta.
Secondo la Commissione, invece, a fronte dell’inerzia della Pubblica Amministrazione, il contribuente ha sempre il diritto di agire in giudizio per ottenere una diffida ad adempiere.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 3.10.2006
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