Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 gennaio 2013, è stato approvato il nuovo schema di certificazione, con le relative istruzioni, da utilizzare per l’attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti o non residenti, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. Si tratta dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate (Cupe).
La certificazione riguarda anche i proventi equiparati, derivanti, ad esempio, da titoli e strumenti finanziari.
Nel Provvedimento è precisato che la certificazione deve essere compilata dai soggetti che corrispondono gli utili e deve essere rilasciata, entro il 28 febbraio, ai percettori degli utili. Questi ultimi dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.
Nella prima parte della certificazione devono essere inseriti i dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione. Poi, la prima sezione è destinata ai dati relativi al soggetto emittente, la seconda sezione riguarda i dati relativi all’intermediario non residente, la terza sezione i dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati, la quarta ed ultima sezione i dati relativi agli utili corrisposti ed ai proventi equiparati.
Lo schema di certificazione approvato con il Provvedimento del 7 gennaio 2013 sostituisce quello approvato con il Provvedimento del 21 dicembre 2009.
Il nuovo schema di certificazione riflette la novità relativa all’unificazione delle aliquote (nuova aliquota unica del 20 %) applicate agli utili e ai proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva percepiti da soggetti non residenti ed ai proventi derivanti dalle partecipazioni in SIIQ (Società di investimento immobiliare quotate) ed in SIINQ (Società di investimento immobiliare non quotate).
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.