Con Risoluzione 30 maggio 2008, n. 218, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni.
Secondo l’Agenzia, se la cessione dell’unità immobiliare è avvenuta prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto, non è produttiva di plusvalenza imponibile (art. 67, comma 1, lett. b), TUIR) qualora il contribuente dimostri che l’immobile è stato utilizzato come abitazione principale (inteso come luogo di dimora) da un familiare per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la vendita dell’immobile stesso.
Tale requisito può essere dimostrato, a prescindere dalla residenza anagrafica, da circostanze oggettive quale l’intestazione delle utenze domestiche, l’indicazione del domicilio nella corrispondenza ordinaria, etc.
Fonte: www.seac.it
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