Con Circolare 26 marzo 2008, n. 26, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito alla cessione gratuita dalle imprese alle Onlus di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, a seguito delle novità introdotte in materia dalla Finanziaria 2008. In particolare, ha chiarito che ai sensi del riformulato articolo 13, comma 3, D.Lgs. n. 460/1997, rientrano nella cessione agevolata i beni:
- non di lusso, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa;
- che presentino imperfezioni, alterazioni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione;
- il cui costo specifico complessivo non risulti superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato.
La Circolare precisa inoltre che:
- la cessione gratuita dei suindicati beni non si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all’articolo 100, comma 2, lettera h), TUIR;
- a decorrere dal 1º gennaio 2008, tali beni si considerano distrutti ai fini Iva; non esistono tuttavia limiti al diritto alla detrazione.
Fonte: www.seac.it
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